Delitto d'onore

30.04.2014 12:30

Articolo 587 del codice penale:
Codice Penale, art. 587

“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”

L'art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella al fine di difendere "l'onor suo o della famiglia".
La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d'ira.
Nel dopo guerra si prevedeva quindi la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito.

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